Thursday, November 09, 2006

dibattito su modifiche cittadinanza 1 Comm Camera, da novembre 06 a febbraio 07

Nota del compilatore: il dibattito sulle modifiche alla normativa sulla cittadinanza, iniziato lentamente fin dall'estate 2006, è stato di fatto sospeso il 13 novembre per l'incombere della Legge Finanziaria.
Nei tre mesi successivi, il relatore Bressa ha predisposto un testo unificato delle diciassette proposte, che nel frattempo erano diventate 18 per l'aggiunta della proposta De Corato.
Va ricordato che l'esercizio di riforma è insidiato da due pericolose ambiguità:
1) la vigente normativa sulla cittadinanza italiana NON è fondata esclusivamente sulla legge n. 92 del 1881, ma in buona parte sulla preesistente legge del 1912, che la seconda ha recepito senza dichiararlo esplicitamente e lasciando aperta la strada per equivoci e paradossi;
2) la normativa in questione confonde, forse deliberatamente, questioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri immigrati e residenti in Italia (quelle che più interessano la politica e i mass media), e questioni relative ai discendenti di italiani che, essendo stabilmente residenti all'estero e muniti di cittadinanza straniera per nascita e spesso anche per discendenza (discendenti dalla seconda generazione in su), di fatto hanno perduto la cittadinanza italiana, vuoi per atto di espressa rinuncia (ipotesi piuttosto fantasiosa introdotta dalla legge del 1912), vuoi per averne acquistata un'altra per naturalizzazione o per matrimonio, in epoca anteriore al 1991, vuoi per omessa iscrizione nei registri consolari e conseguente trascrizione in quelli anagrafici comunali.
In quest'ultimo caso non si parla di "riacquisto" ma di "riconoscimento" della cittadinanza italiana, la quale formalmente non sarebbe mai stata perduta. In realtà, il riconoscimento pone problemi ben maggiori che il riacquisto, non foss'altro perchè mentre il secondo riguarda ormai solo poche migliaia di persone, il primo interessa, almeno potenzialmente, vari milioni, forse diecine di milioni di discendenti di italiani.
E' da notare che nonostante la presenza in Parlamento di alcuni di questi discendenti, nessuna delle diciotto proposte contiene previsioni di semplificazione o razionalizzazione della pratica di riconoscimento, ma al massimo mirano ad ampliare la (già numerosa!) platea degli aventi diritto, estendo il diritto stesso ai figli di madre italiana nati prima del 1948.





Modifica alla legge sulla cittadinanza. C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia. (Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 7 novembre 2006.
Luciano VIOLANTE, presidente, invita il relatore ad illustrare il contenuto delle proposte di legge abbinate, nel corso della seduta di ieri, martedì 6 novembre 2006, a quelle già all'esame della Commissione.
Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, si sofferma inizialmente sulle proposte di legge n. 1653 Santelli ed altri, n. 1727 Adenti e altri, e n. 1839 D'Alia, che intervengono sulla medesima materia di quelle oggetto dei progetti di legge già all'esame della Commissione. In particolare rileva che la proposta di legge n. 1653 prevede l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzione sino al compimento della maggiore età e che abbia adempiuto all'obbligo scolastico presso scuole riconosciute dallo Stato italiano. La proposta prevede inoltre criteri più restrittivi rispetto alla normativa vigente per l'acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino italiano. Quanto alla concessione della cittadinanza allo straniero legalmente residente, la proposta mantiene il requisito della residenza legale per almeno dieci anni, previsto dalla normativa vigente e subordina il riconoscimento alla sussistenza di determinati requisiti quali la buona conoscenza della lingua, della storia della Costituzione italiana, la rinuncia alla precedente cittadinanza e la frequentazione di un corso di formazione e di educazione civica. La proposta n. 1727 (Adenti) attribuisce la cittadinanza a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitore straniero residente in Italia da almeno 5 anni al momento della nascita del figlio ovvero a chi nasce in Italia da genitore straniero legalmente residente nato in Italia. La proposta attribuisce altresì il diritto di cittadinanza al minore figlio di stranieri residente in Italia da almeno 5 anni che abbia frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o abbia svolto per almeno un anno regolare attività lavorativa. Il provvedimento reca poi una modifica in senso restrittivo della disciplina vigente in materia di acquisto di cittadinanza per matrimonio. Quanto alla concessione della cittadinanza allo straniero residente in Italia la proposta richiede il requisito della residenza legale per almeno 7 anni riducibili a 5 anni in caso di superamento di uno specifico corso di integrazione. In tutte le ipotesi descritte l'attribuzione della cittadinanza è subordinata anche al possesso del requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti in lungo periodo. La proposta di legge n. 1839 (D'Alia) prevede l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età nonché, del minore figlio di stranieri residente in Italia che fornisca la prova della frequenza di un ciclo scolastico obbligatorio, unitamente alla conoscenza adeguata della lingua e della cultura italiana. La proposta prevede inoltre la concessione della cittadinanza allo straniero che risiede almeno da 7 anni nel territorio della Repubblica previa verifica della sua reale integrazione linguistica, culturale e sociale. Si prevede quindi una modifica, in senso restrittivo della normativa in materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio e, in ogni caso, il divieto di doppia cittadinanza. Tale divieto non si applica ai figli di padre o madre cittadini o alle persone di lingua italiana figli discendenti di soggetti che siano stati cittadini italiani. Passando ad illustrare le proposte di legge nn. 908, 909, 1297, 1693, 1821 e 1836, presentate da deputati eletti nella circoscrizione estero, fa presente che esse sono volte, per un verso, ad eliminare un'anacronistica disparità di trattamento ancora presente nell'ordinamento italiano nei confronti di quelle donne che emigrate all'estero nel secolo scorso sono state private della cittadinanza e del diritto di trasmetterla ai propri figli per effetto della legge n. 555 del 1912. La disposizione recata da questa legge è stata infatti dichiarata illegittima della Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983; tuttavia tale sentenza ha comportato il riconoscimento della trasmissione della cittadinanza italiana ai figli per via materna solamente a partire dall'entrata in vigore della Costituzione, lasciando inalterate le situazioni verficatesi tra l'entrata in vigore della legge del 1912 e il 1o gennaio del 1948. In secondo luogo le proposte di legge in esame sono finalizzate a consentire il riacquisto della cittadinanza da parte dei cittadini italiani emigrati all'estero che l'abbiano perduta a seguito dell'acquisto della cittadinanza del nuovo stato di residenza che non abbiano potuto usufruire della riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza prevista dalla legge n. 91 del 1992. Fa presente in proposito che dopo la scadenza del suddetto termine molti stati hanno introdotto il diritto alla doppia cittadinanza cosicché diversi connazionali che non avevano potuto chiedere, sulla base della legge del 1992, il riacquisto della cittadinanza italiana per non perdere quella del paese di residenza, potrebbero oggi riacquistare tale cittadinanza a seguito di una riapertura del termine. Tenuto conto della complessità delle questioni da esaminare e della ampiezza del quadro delle ipotesi normativa prospettate dalle proposte di legge all'esame della Commissione, si dichiara disponibile ad elaborare un testo unificato.
Luciano VIOLANTE, presidente, al fine di organizzare il prosieguo dei lavori della Commissione sulle proposte di legge in titolo, ritiene opportuno prevedere lo svolgimento di interventi da parte dei rappresentanti di ciascun gruppo prima di dare mandato al relatore di elaborare una proposta di testo unificato in relazione alla quale potrebbe essere svolta l'attività conoscitiva.
Gianpiero D'ALIA (UDC), dopo aver ringraziato il relatore per l'ampia ed esauriente relazione svolta, osserva che il Governo ha posto una questione giusta in modo sbagliato, non ritenendo che il riconoscimento della cittadinanza debba costituire uno strumento per l'integrazione quanto piuttosto il punto finale del complessivo percorso di integrazione. Si sofferma sul recente parere espresso da questa Commissione sullo schema di decreto legislativo in materia di soggiornanti di lungo periodo, osservando come il permesso di soggiorno di lungo periodo conferisce per un protratto periodo di tempo ai soggetti interessati tutti i diritti riconosciuti ai cittadini, tranne quelli politici. In proposito ritiene che sia contraddittorio, rispetto alla disciplina europea, prevedere per l'acquisto della cittadinanza i medesimi requisiti stabiliti per l'acquisto dello status di soggiornante di lungo periodo. Ricorda che la disciplina approvata nel 1992 modificò il requisito costituito dal periodo minimo di permanenza in Italia elevandolo da cinque a dieci anni, alla luce dell'intensificarsi del fenomeno migratorio, mentre fu contestualmente agevolato l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, cosa che produsse la conseguenza di numerosi matrimoni «di comodo», finalizzati al solo conseguimento della cittadinanza, ritenendo pertanto che, per questi motivi, la disciplina in vigore debba essere modificata. Fa quindi presente che la proposta di legge da lui presentata prevede di portare a sette anni il periodo minimo di permanenza sul territorio nazionale al fine di poter chiedere la cittadinanza italiana, unitamente alla presenza di altri requisiti essenzialmente volti a verificare l'effettiva integrazione del soggetto nella comunità nazionale. Si tratta in particolare della mancanza di condanne a carico della persona, nonché della presenza di un reddito minimo e della frequenza di un corso annuale volto ad attestare la conoscenza della lingua e, soprattutto, dell'ordinamento giuridico italiano, requisito quest'ultimo significativo alla luce delle diversità esistenti con molti ordinamenti giuridici dei paesi di provenienza degli immigrati. Con riferimento alla concessione della cittadinanza per gli immigrati minori di età, ritiene necessario garantire uguali diritti a costoro, a prescindere dalla nascita sul territorio italiano. La proposta di legge da lui presentata prevede che lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età può richiedere il riconoscimento della cittadinanza condizionatamente alla frequenza di un ciclo scolastico obbligatorio ed alla conoscenza adeguata della lingua e della cultura italiane. Ritiene inoltre che il requisito della frequenza scolastica obbligatoria possa rappresentare uno stimolo ai genitori immigrati per consentire ai propri figli di frequentare le scuole italiane, aspetto questo che può costituire un effettivo elemento di integrazione. Fa quindi presente l'opportunità che il Governo presenti alla Commissione i dati relativi ai soggetti beneficiari dei provvedimenti che concernono il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali emigrati e residenti all'estero ed ai loro discendenti, al fine di poter individuare una efficace soluzione a tale problema. Conclude evidenziando i principi di fondo della sua posizione sulla materia in esame, rappresentati dal divieto della doppia cittadinanza nonché dell'obbligo di richiesta espressa della cittadinanza da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI fa presente l'opportunità che i deputati che intervengono a nome del proprio gruppo evidenzino le principali questioni problematiche al fine di consentire al Governo di replicare compiutamente.
Gabriele BOSCETTO (FI), dopo aver dichiarato che la posizione del proprio gruppo si rispecchia all'interno della proposta di legge C. 1653 del deputato Santelli, si dichiara perplesso sulla possibilità per il relatore di sintetizzare le diverse posizioni politiche all'interno di un testo unificato.
Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, ritiene che il problema principale non sia rappresentato dalla definizione del requisito del periodo minimo di soggiorno all'interno dello Stato per il riconoscimento della cittadinanza, ma dalla individuazione dei punti di possibile convergenza al di là delle posizioni di fondo che inevitabilmente distinguono i diversi schieramenti politici.
Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

ALLEGATO 4
Modifica alla legge sulla cittadinanza. (C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C, 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia).
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, RECANTE NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA
Art. 1. (Nascita).
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni; d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda».
2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».
Art. 2. (Minori).
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti: «2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni, che, anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana. 3. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, qualora al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana».
Art. 3. (Matrimonio).
1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni se all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi».
Art. 4. (Attribuzione della cittadinanza).
1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente: «Art. 5.-bis. - 1. La cittadinanza italiana è attribuita con decreto del Ministro dell'Interno, su istanza dell'interessato: a) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3; b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni successivamente alla adozione; c) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica.
2. Il Governo promuove iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, cui questi viene invitato a partecipare, secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25».
Art. 5. (Conoscenza della lingua italiana).
1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 5-ter. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 5-bis, comma 1, è condizionata ad una conoscenza della lingua italiana equivalente al livello del terzo anno della scuola primaria. 2. Con il decreto di cui all'articolo 25, sono stabiliti i titoli necessari all'attestazione della conoscenza della lingua italiana, nonché le attività che possono essere considerate titolo idoneo. Con il medesimo decreto è determinata la documentazione da allegare all'istanza di cui all'articolo 7, comma 1, ai fini di tale attestazione».
Art. 6. (Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza).
1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente: «1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 5-bis: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; c) la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b) e c). 3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. 4. L'apertura di un procedimento penale per i reati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui alla lettera c) del comma 1 determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento riprende entro un mese da una sentenza, anche non definitiva, di assoluzione».
Art. 7. (Decreto di attribuzione della cittadinanza).
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo le parole: «dell'articolo 5», sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 5-bis».
Art. 8. (Procedura di reiezione delle istanze).
1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente: «Art. 8. - 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'Interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative indicate all'articolo 6».
Art. 9. (Reiezione per motivi di sicurezza della Repubblica).
1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente: «Art. 8-bis. - 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'Interno respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'Interno può sospendere il procedimento per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta dopo cinque anni dalla reiezione».
Art. 10. (Concessione della cittadinanza).
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»; b) la lettera d) è abrogata; c) alla lettera e) la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».
2. All"articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Ai fini della concessione della cittadinanza di cui ai commi 1 e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito».
Art. 11. (Giuramento).
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente: «Art. 10. - 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25. 2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone".
3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana».
Art. 12. (Doppia cittadinanza).
1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: «Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».
Art. 13. (Riacquisto della cittadinanza).
1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono soppresse le parole «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il diritto al riacquisto della cittadinanza italiana può essere esercitato: a) dalla donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948; b) dal figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1o gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta.»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Il diritto al riacquisto della cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una istanza al sindaco del comune di residenza dell'istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero degli Affari esteri».
Art. 14. (Disciplina del procedimento amministrativo per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Interno, è disciplinato il procedimento amministrativo per la concessione e per la attribuzione della cittadinanza e a stabilire il termine improrogabile per la sua conclusione, in misura comunque non superiore a ventiquattro mesi, dalla data di presentazione dell'istanza.


PS - Si fa riserva di allegare anche il testo integrato con le modifiche di cui sopra, non appena disponibile

Pag. 36
Art. 15. (Norme di adeguamento).
1. Per l'attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sono emanate con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le necessarie disposizioni di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, nonché le disposizioni di attuazione degli articoli 5 e 11 della presente legge.
Art. 16. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando per l'anno 2008 la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per l'anno 2009 la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, informando tempestivamente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home