Oggi sullo stesso forum di "Comuni.it", ho postato queste ulteriori riflessioni:
Per quanto riguarda la circolare del Ministero degli Esteri, non vi è alcun dubbio che essa sia "sbagliata"; per sapere la natura dello sbaglio, bisognerebbe però chiarire anzitutto in che data è stata emanata. Infatti, quando, il 14 marzo, il Senato ha approvato l'atto n. 1329, che convertiva il DL SENZA la norma sull'abolizione del PDS breve (norma che già dal 7 marzo era stata presentata, sempre in Senato, nel ddl 1375), si poteva già prevedere che la Camera, trattandosi di conversione di un DL, non avrebbe apportato modifiche. Però si poteva anche pensare che il ddl 1375, essendo oggettivamente coordinato con la modifica del DL, sarebbe stato approvato da entrambi i rami con la stessa velocità! Forse nessuno prevedeva che il DL sarebbe stato convertito molto prima, e quindi il PDS sarebbe stato automaticamente ripristinato. La cosa è stata forse aggravata dall'insolito (e un po' sospetto) ritardo con cui la l. 46 è stata pubblicata - ben sette giorni dopo l'approvazione da parte della Camera, avvenuta il 4 aprile. Per quanto riguarda la applicabilità della Circolare 28 in assenza di PDS breve, dobbiamo anzitutto ribadire che la circolare è nata in forma assai ambigua e incompleta, tanto che molti Comuni e forse Prefetture si sono rifiutati di applicarla. E' vero che essa parla di qualunque tipo di permesso di soggiorno, non solo di turismo: il fatto è che gli altri permessi, quelli più lunghi di tre mesi, possono essere concessi solo a particolari condizioni (contratto di lavoro, iscrizione universitaria, situazione familiare etc etc). Quindi, bisogna trovare altre soluzioni, ma nel frattempo - cioè, fino a quando non sarà promulgata la nuova leggina - bisogna anche tutelare coloro che sono arrivati in Italia senza documenti legalizzati. Perchè qui cìè un'ulteriore complicazione: almeno fino a qualche tempo fa, alcuni Consolati rilasciavano le legalizzazioni PRIMA che l'interessato partisse; altri invece, in modo a mio parere abusivo, pretendevano che esse venissero richieste daol Comune italiano in cui il discendente avesse già stabilito la residenza
Per quanto riguarda la circolare del Ministero degli Esteri, non vi è alcun dubbio che essa sia "sbagliata"; per sapere la natura dello sbaglio, bisognerebbe però chiarire anzitutto in che data è stata emanata. Infatti, quando, il 14 marzo, il Senato ha approvato l'atto n. 1329, che convertiva il DL SENZA la norma sull'abolizione del PDS breve (norma che già dal 7 marzo era stata presentata, sempre in Senato, nel ddl 1375), si poteva già prevedere che la Camera, trattandosi di conversione di un DL, non avrebbe apportato modifiche. Però si poteva anche pensare che il ddl 1375, essendo oggettivamente coordinato con la modifica del DL, sarebbe stato approvato da entrambi i rami con la stessa velocità! Forse nessuno prevedeva che il DL sarebbe stato convertito molto prima, e quindi il PDS sarebbe stato automaticamente ripristinato. La cosa è stata forse aggravata dall'insolito (e un po' sospetto) ritardo con cui la l. 46 è stata pubblicata - ben sette giorni dopo l'approvazione da parte della Camera, avvenuta il 4 aprile. Per quanto riguarda la applicabilità della Circolare 28 in assenza di PDS breve, dobbiamo anzitutto ribadire che la circolare è nata in forma assai ambigua e incompleta, tanto che molti Comuni e forse Prefetture si sono rifiutati di applicarla. E' vero che essa parla di qualunque tipo di permesso di soggiorno, non solo di turismo: il fatto è che gli altri permessi, quelli più lunghi di tre mesi, possono essere concessi solo a particolari condizioni (contratto di lavoro, iscrizione universitaria, situazione familiare etc etc). Quindi, bisogna trovare altre soluzioni, ma nel frattempo - cioè, fino a quando non sarà promulgata la nuova leggina - bisogna anche tutelare coloro che sono arrivati in Italia senza documenti legalizzati. Perchè qui cìè un'ulteriore complicazione: almeno fino a qualche tempo fa, alcuni Consolati rilasciavano le legalizzazioni PRIMA che l'interessato partisse; altri invece, in modo a mio parere abusivo, pretendevano che esse venissero richieste daol Comune italiano in cui il discendente avesse già stabilito la residenza

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