marcelloalessioimmigrazione

Tuesday, April 17, 2007

Oggi sullo stesso forum di "Comuni.it", ho postato queste ulteriori riflessioni:

Per quanto riguarda la circolare del Ministero degli Esteri, non vi è alcun dubbio che essa sia "sbagliata"; per sapere la natura dello sbaglio, bisognerebbe però chiarire anzitutto in che data è stata emanata. Infatti, quando, il 14 marzo, il Senato ha approvato l'atto n. 1329, che convertiva il DL SENZA la norma sull'abolizione del PDS breve (norma che già dal 7 marzo era stata presentata, sempre in Senato, nel ddl 1375), si poteva già prevedere che la Camera, trattandosi di conversione di un DL, non avrebbe apportato modifiche. Però si poteva anche pensare che il ddl 1375, essendo oggettivamente coordinato con la modifica del DL, sarebbe stato approvato da entrambi i rami con la stessa velocità! Forse nessuno prevedeva che il DL sarebbe stato convertito molto prima, e quindi il PDS sarebbe stato automaticamente ripristinato. La cosa è stata forse aggravata dall'insolito (e un po' sospetto) ritardo con cui la l. 46 è stata pubblicata - ben sette giorni dopo l'approvazione da parte della Camera, avvenuta il 4 aprile. Per quanto riguarda la applicabilità della Circolare 28 in assenza di PDS breve, dobbiamo anzitutto ribadire che la circolare è nata in forma assai ambigua e incompleta, tanto che molti Comuni e forse Prefetture si sono rifiutati di applicarla. E' vero che essa parla di qualunque tipo di permesso di soggiorno, non solo di turismo: il fatto è che gli altri permessi, quelli più lunghi di tre mesi, possono essere concessi solo a particolari condizioni (contratto di lavoro, iscrizione universitaria, situazione familiare etc etc). Quindi, bisogna trovare altre soluzioni, ma nel frattempo - cioè, fino a quando non sarà promulgata la nuova leggina - bisogna anche tutelare coloro che sono arrivati in Italia senza documenti legalizzati. Perchè qui cìè un'ulteriore complicazione: almeno fino a qualche tempo fa, alcuni Consolati rilasciavano le legalizzazioni PRIMA che l'interessato partisse; altri invece, in modo a mio parere abusivo, pretendevano che esse venissero richieste daol Comune italiano in cui il discendente avesse già stabilito la residenza

Monday, April 16, 2007

Riassunto delle puntate precedenti

Trascrivo quanto ho postato poco fa nel sito "comuni.it":

Riassumendo: la legge di conversione del DL n. 10 del 15 febbraio, è stata approvata nella I Commissione della Camera in sede deliberante, il 4 aprile scorso, e poi promulgata il 6 aprile col numero 46, e cinque giorni dopo pubblicata sulla GU n. 84 dell'11 aprile.Tuttavia, la norma riguardante l'abolizione del PDS "breve" (abolizione sacrosanta, che avevo già avuto occasione di invocare più volte in questo forum e altrove), dovrebbe essere stata a sua volta abolita a seguito della conversione, giacchè questa non la contiene più. In effetti, già nel corso del dibatito in Senato, si era deciso di stralciare quella norma per trasferirla in un provvedimento a parte, che attualmente è assegnato alla I Commissione della Camera. Ora, la domanda più urgente è la seguente: nelle more dell'approvazione di questa leggina "ad hoc", le Amministrazioni interessate hanno il diritto/dovere/potere di considerare ancora vigente l'abolizione del PDS breve? La domanda, formalmente, può sembrare strana, ma si dà il caso che il Ministero degli Esteri, in una data ancora imprecisata ma presumibilmente anteriore alla conversione del DL, dunque fine marzo-inizio aprile, abbia dato istruzioni ai Consolati di rifiutare la legalizzazione di documenti anagrafici stranieri finalizzati all'avvio delle pratiche di riconoscimento di cittadinanza presso i Comuni italiani, sulla base del fatto che la norma che, sia pure in modo discutibile, ha "istituzionalizzato" questa prassi (cioè la Circolare Ciclosi n. 28 del 22 dicembre 2002) non risultava più applicabile ai sensi del DL n. 10. Non risulta che dopo la conversione del DL il Ministero abbia provveduto ad alcuna rettifica; e la cosa è ulteriormente complicata dal fatto che alcuni Consolati hanno pubblicizzato la sospensione delle legalizzazioni addirittura dopo che la legge di conversione era stata pubblicata nella G.U.!
La vicenda conferma quanto poco i nostri politici conoscano la complessa normativa italiana con le sue infinite interrelazioni e giochi di specchi; e quanto spazio questa ignoranza lasci alle Amministrazioni, nell'adottare soluzioni arbitrarie, anche eventualmente giustificate da considerazioni di opportunità, funzionalità etc. etc.La domanda adesso è: ma il Ministero dell'Interno, in tutta questa vicenda, che ruolo intende svolgere? C'è qualcuno che si sta ponendo il problema di aggiornare la circolare del 2002 adattandola fin d'ora a quello che sarà fra poco la nuova disciplina dell'ingresso? O prevarrà quella fazione, forte al Ministero ma soprattutto in molti comuni, che fin dall'inizio ha osteggiato la Circolare in questione, con ciò aprendo fra l'altro il campo a varie forme di intermediazione parassiitaria e corruzione?

M. Alessio

Friday, April 13, 2007

Come nasce l'eliminazione del PDS

CRONISTORIA

(Dal dossier predisposto dai Servizi della Camera):

Il 5 luglio 2006 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione n. 2006/2126), ai sensi dell’articolo 226[1] del Trattato CE, in relazione alla non conformità della normativa italiana con il diritto comunitario, in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini dei Paesi terzi.
In particolare, la Commissione ritiene che l’obbligo di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, per soggiorni di durata non superiore a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi con obbligo di visto, e per coloro che sono esenti da tale obbligo, così come previsto dall’art. 5, commi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione delle straniero[2](T.U.), configuri la possibilità che l’Italia sia venuta meno agli obblighi cui è tenuta dalla convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen[3], in particolare dagli articoli 5, 19, 20, 22, che prevedono quanto segue:
§ ai sensi dell'articolo 19, lo straniero soggetto a obbligo di visto, entrato regolarmente nel territorio di uno Stato membro, può circolare liberamente nel territorio di tutti gli Stati membri durante il periodo di validità del visto, se soddisfa determinate condizioni[4] per l'intero periodo di soggiorno;
§ l'articolo 20 prevede a sua volta che uno straniero non soggetto a obbligo di visto possa circolare liberamente per una durata massima di tre mesi nell'arco di un semestre, purché soddisfi le medesime condizioni indicate sopra per l'intero periodo di soggiorno;
§ l'articolo 21 consente al cittadino di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, di circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio degli altri Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen, purché soddisfi le medesime condizioni indicate sopra durante l'intero periodo di soggiorno e non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro interessato;
§ conformemente all'articolo 22, il cittadino di paesi terzi che si rechi in uno Stato membro é soggetto soltanto a conformarsi al semplice obbligo di dichiarare la propria presenza a norma della pertinente legislazione nazionale. L'articolo 22 precisa che la dichiarazione può essere sottoscritta sia all'ingresso, sia entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso.
In riferimento ai familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, inoltre, l’imposizione degli obblighi di ottenere un permesso di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso nel territorio e di dichiarare la propria presenza entro 48 ore, previsto dagli articoli del TU sopra citati, configurerebbe la possibilità che l’Italia sia venuta meno anche agli obblighi che le incombono a norma della direttiva 2004/38/CE[5] relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (articolo 6, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 5).

A questo punto, qualcuno ha avuto la bella idea di infilare l' abolizione del PDS nel decreto-omnibus che il Governo stava per partorire (DL n. 10 del 15 febbraio) .

DA NOTARE CHE IL PDS COSTITUIVA UN'ANOMALIA, UNA CONTRADDIZIONE, UN ASSURDO, E DI FATTO, DA DECENNI ERA PRATICAMENTE CADUTO IN DESUETUDINE ANCHE PERCHE' QUASI NESSUNA QUESTURA TENTAVA NEPPURE DI EMETTERLO IN TEMPO UTILE.
LA DICHIARAZIONE DI SOGGIORNO RILASCIATA ALLA POLIZIA DI FRONTIERA RISPONDEREBBE IN MODO RAZIONALE ALLA STESSA ESIGENZA CHE IL PDS ORMAI NON REALIZZAVA PIU' - QUELLA DI CONOSCERE I DATI DEGLI STRANIERI IN TRANSITO E CONTROLLARE SE SUPERANO LA SCADENZA E DIVENTANO "OVERSTAYER".
IN REALTA' NON SERVIREBBE NEPPURE LA DICHIARAZIONE, BASTEREBBE CHE LA POLIZIA DI FRONTIERA ANNOTASSE I DATI DELL'ENTRATA E QUELLI DELL'EVENTUALE VISTO E LI TRASMETTESSE AL MININTERNO.

Peraltro, in sede di conversione al Senato del DL n. 10, ha prevalso la tesi di stralciare la norma riguardante i brevi soggiorni e farne oggetto di un provvedimento ad hoc.
Perciò la legge di conversione (Atto n. 1329) è stata approvata dal Senato il 14 marzo senza la norma di cui sopra, e lo stesso è avvenuto alla Camera il 4 aprile.
Dopo un paio di giorni di "sospensione" la legge è stata promulgata il 6 aprile ricevendo il n. 46; e dopo altri cinque giorni di "oscuramento" (forse dovuti a consultazioni e parlottamenti fra Ministeri degli Esteri e dell'Interno per decidere che cosa fare nell'attesa del nuovo provvedimento ad hoc che abolirà i PDS), è stata finalmente pubblicata nella GU n. 84 dell'11 aprile.
La sua entrata in vigore, ovviamente, ha fatto decadere il DL n. 10 del 14 febbraio. Ma lo stesso giorno (circa), il Ministero degli Esteri diramava una Circolare ai Consolati in cui, a quanto è finora trapelato, si dava per scontato che l'abolizione dei PDS di breve soggiorno continuava a restare in vigore!

Intanto, fin da marzo era iniziato in Senato l'iter del DDL "ad hoc":

ddl 1375
Enzo Bianco

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende risolvere un dubbio interpretativo (sic!), concernente la disciplina dei soggiorni in Italia di stranieri che vi entrano per periodi brevi, inferiori a tre mesi, per ragioni di studio, di turismo, o per visita o affari. Le disposizioni proposte chiariscono che le norme di cui agli articoli 4, comma 4, e 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, non postulano il permesso di soggiorno quando si realizzino le condizioni descritte. Tale precisazione, senza incidere sulla formulazione normativa del testo unico, avrebbe l’effetto di risolvere una quantità di impedimenti anomali e non giustificati, che in sostanza danneggiano, in particolare, il movimento turistico verso l’Italia e lo scambio culturale.Il comma 1 dell’articolo 1 individua i casi di cui si tratta. Il comma 2 prescrive una dichiarazione di presenza allo straniero interessato. Il comma 3 dispone la sanzione dell’espulsione in caso di inosservanza degli obblighi previsti.L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore immediata.
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e dell’articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia inferiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso.
2. Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dal suo ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno.3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto sul territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto d’ingresso.
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il dibattito al Senato

I COMM SENATO 13 MARZO
BIANCO e SINISI. - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)
Il relatore SINISI (Ulivo) sottolinea che il disegno di legge in titolo non solo riprende alcune norme già contenute nell'articolo 5 del decreto-legge n. 10 del 2007, il cui disegno di legge di conversione (n. 1329), è all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite 1ª e 6ª, ma ha il fine di soddisfare in modo puntuale e senza modificare la disciplina del testo unico dell'immigrazione l'esigenza prospettata da più parti di adeguamento del sistema italiano di accoglienza turistica e per affari, nonché di favorire l'ingresso per motivi di ricerca e studio in caso di soggiorni di breve durata. L'articolo unico risolve la contraddizione insita nelle disposizioni del testo unico sull'immigrazione (articoli 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), chiarendo che non è richiesto il permesso di soggiorno per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio, qualora la durata sia inferiore a tre mesi. Allo straniero è richiesta una dichiarazione di presenza al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso. In caso di inosservanza di tale obbligo, allo straniero è applicata la sanzione dell'espulsione, ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico sull'immigrazione.
Il PRESIDENTE propone di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge in titolo sia assegnato in sede deliberante.
La Commissione all'unanimità conviene e, su proposta del Presidente, concorda di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 1375, ove assegnato in quella sede.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

I COMM: SENATO DELIBERANTE 20.03
IN SEDE DELIBERANTE
(1375) BIANCO e SINISI. - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.
Si procede all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.
Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l’emendamento 1.0.1, in quanto estraneo alla materia oggetto del disegno di legge.
Il senatore CALDEROLI (LNP) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.
Il relatore SINISI (Ulivo) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma, di contenuto prevalentemente redazionale. In particolare l’emendamento 1.4 propone una formulazione omogenea con le altre disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Invita a ritirare l’emendamento 1.1, per effetto del quale sarebbero esclusi dalla disciplina dei soggiorni brevi gli ingressi per visite e per studio; in tal modo si penalizzerebbero, ad esempio, coloro che entrano nel territorio dello Stato per motivi di ricerca. Invita i proponenti a ritirare anche l’emendamento 1.2 e a riformulare l’emendamento 1.3, nel senso di aggiungere alla fine del secondo periodo del comma 1 le parole: ", se richiesto". In tal modo si terrebbe conto delle giuste preoccupazioni dei proponenti di quella proposta, nel senso che qualora il visto sia concesso per un periodo inferiore ai 3 mesi, il soggiorno è ammesso per la durata del visto, altrimenti vale il termine del soggiorno breve.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime un parere conforme a quello del relatore e si associa al suo invito ai proponenti per una riformulazione dell’emendamento 1.3. Esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 e considera opportuno anche specificare il riferimento al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286, che disciplina il caso in cui lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza.
Il relatore SINISI (Ulivo) osserva che un riferimento specifico alla lettera b) dell’articolo 13, comma 2, potrebbe risultare non esaustivo. A suo avviso, è preferibile un riferimento generale all'espulsione amministrativa, come disciplinata dal medesimo articolo 13.
Il senatore CALDEROLI (LNP) insiste per la votazione dell’emendamento 1.1 e ritira l’emendamento 1.2. Inoltre, accogliendo l’invito del relatore e del rappresentante del Governo, presenta e presenta l’emendamento 1.3 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, sul quale esprime parere favorevole il sottosegretario Marcella Lucidi.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni è respinto l’emendamento 1.1 e sono accolti gli emendamenti 1.4, 1.3 (testo 2), 1.5 e 1.6. Successivamente è posto in votazione l’articolo 1 nel testo emendato, che risulta approvato. È poi approvato l’articolo 2.
Si passa, infine, alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
Il senatore VILLONE (Ulivo) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
Il senatore SAPORITO (AN) dichiara che il suo Gruppo si asterrà nella votazione.
Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.
A nome dei rispettivi Gruppi dichiarano il voto favorevole i senatori MAFFIOLI (UDC), SARO (DC-PRI-IND-MPA) e GRASSI (RC-SE).
Il relatore SINISI (Ulivo) e il PRESIDENTE rivolgono un ringraziamento alla Commissione per l’approfondimento e la tempestività della discussione del disegno di legge in titolo.
Il disegno di legge nel suo complesso, come modificato, è posto in votazione ed è approvato.

Il 29 marzo, il provvedimento inizia il suo iter alla Camera:
ddl 1375

CAMERA
SEDE REFERENTE
Giovedì 29 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.
La seduta comincia alle 15.45.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri. C. 2427, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato. (Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Antonio LA FORGIA (Ulivo), relatore, illustra il provvedimento in esame, rilevando che esso è sostanzialmente finalizzato a consentire agli stranieri non comunitari che intendono soggiornare in Italia per periodi non superiori a tre mesi per motivi di visita, affari, turismo e studio di farlo sulla base di una semplice dichiarazione di presenza, anziché del permesso di soggiorno. È previsto che l'inosservanza della disposizione comporti l'espulsione dello straniero, sia in caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione, sia in caso di trattenimento nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito. Ricorda che la materia è oggi regolata dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione delle straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in particolare dall'articolo 5, commi 2 e 3, che disciplina il permesso di soggiorno per brevi periodi, e dall'articolo 13, relativo all'espulsione dello straniero non comunitario. Fa presente che il 5 luglio 2006 la Commissione europea ha avviato procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per la non conformità della sua normativa con il diritto comunitario in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini dei paesi terzi. In particolare, la Commissione ritiene che l'obbligo di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per i cittadini di paesi terzi con obbligo di visto e per coloro che sono esenti da tale obbligo, previsto dal citato testo unico, configuri la possibilità che l'Italia sia venuta meno agli obblighi cui è tenuta dalla convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. Ricorda che, in base al citato testo unico, ai cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea, l'ingresso in Italia è consentito ove siano in possesso di passaporto valido e di visto d'ingresso, salvi i casi di esclusione. I documenti che legittimano la permanenza dello straniero nel territorio sono il permesso di soggiorno, rilasciato per un periodo variabile a seconda dei motivi del soggiorno, e la carta di soggiorno a tempo indeterminato per gli stranieri stabilizzati. Una volta fatto ingresso nel territorio nazionale, ogni straniero deve fare richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni al questore della provincia in cui si trova ed esso è rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso. La richiesta del permesso di soggiorno è obbligatoria per tutti gli stranieri ai quali è richiesto il visto di ingresso. Il testo unico demanda al regolamento di attuazione la disciplina di modalità di rilascio del permesso di soggiorno per periodi di breve durata, ossia per motivi di turismo e altro. Dopo aver rilevato che il provvedimento incide sulla disciplina del permesso di soggiorno e dell'espulsione dello straniero non comunitario senza tuttavia intervenire direttamente sul citato testo unico, ricorda che la circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 suggerisce la modifica testuale, ossia la novella, degli atti legislativi vigenti, in modo da evitare modifiche indirette o implicite. Osserva che le disposizioni recate dal provvedimento erano state introdotte dal Governo, sia pure con diversa formulazione, anche all'articolo 5 del decreto legge n. 10 del 2007, che, come noto, è volto a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali e che è stato già esaminato dal Comitato pareri della I Commissione. Nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato (S. 1329), le disposizioni relative ai soggiorni di breve durata sono state, assieme ad altre, eliminate dal testo e sono confluite in un autonomo progetto di legge di iniziativa parlamentare (S. 1375), che è stato rapidamente approvato dalla 1a Commissione in sede deliberante ed è ora all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera. Ricorda che anche il disegno di legge di conversione del citato decreto-legge è stato approvato dal Senato ed è attualmente all'esame della Camera (C. 2374). Ciò premesso, fa presente che sono ora possibili diverse soluzioni procedurali. Si può pensare di ricollocare le disposizioni del provvedimento in esame nel testo del decreto-legge n. 10 del 2007, che è attualmente all'esame dell'Assemblea, il che consentirebbe la rapida entrata in vigore delle norme, anche se potrebbe essere irrispettoso nei confronti del Senato; ovvero si può decidere di proseguire con l'esame autonomo del provvedimento approvato dalla 1a Commissione del Senato in sede deliberante, eventualmente inserendovi anche alcune o tutte le altre disposizioni che sono state stralciate dal decreto-legge e non sono state inserite nel provvedimento autonomo.
Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che il Governo ha segnalato il carattere di urgenza del provvedimento in esame, legato al fatto che la modifica della normativa dovrebbe essere completata prima dell'estate e quindi del momento di massimo afflusso di stranieri nel paese.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI, nel riservarsi di intervenire in seguito, con- ferma che il Governo annette particolare importanza alla rapida approvazione del provvedimento in titolo. Esprime apprezzamento per la celerità con la quale il Senato ha esaminato il provvedimento e per la scelta di ricorrere alla sede deliberante ed auspica che la medesima celerità caratterizzi anche l'iter di esame alla Camera.
Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SEDE REFERENTE
Martedì 3 aprile 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi e il sottosegretario di Stato per i trasporti Andrea Annunziata.
La seduta comincia alle 14.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri. C. 2427, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato. (Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2007.
Luciano VIOLANTE, presidente, sottolinea l'importanza di una rapida approvazione del provvedimento in titolo, che serve ad agevolare gli accessi turistici in Italia e dovrebbe quindi diventare legge prima dell'estate. Chiede pertanto ai componenti la Commissione di valutare la possibilità che sia richiesto il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa e invita quanti sono favorevoli a comunicare il proprio assenso alla presidenza quanto prima.
Gabriele BOSCETTO (FI), fatto presente che il suo gruppo è tendenzialmente contrario all'esame di provvedimenti in sede legislativa, si riserva di pronunciarsi in un secondo momento.
Luciano VIOLANTE, presidente, fissa il termine per la presentazione di emendamenti al testo in esame alle ore 20 di oggi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

4 aprile
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri. C. 2427, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato. (Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2007.
Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 2). Ricorda che, nel corso della seduta di ieri, aveva fatto presente l'importanza di approvare il provvedimento in titolo prima dell'inizio dell'estate, in quanto volto, tra l'altro, ad agevolare gli accessi turistici in Italia. A tale fine ritiene che i presentatori degli emendamenti potrebbero valutare l'opportunità di un loro ritiro in modo da consentire la celere conclusione dell'esame in sede referente, in vista della successiva richiesta di trasferimento alla sede legislativa, sempreché maturino i presupposti in tal senso. Fa presente che, qualora non si desse corso al trasferimento, gli emendamenti potrebbero comunque essere ripresentati in Assemblea.
Antonio LA FORGIA (Ulivo), relatore, concordando con il presidente Violante, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, avvertendo che, diversamente, il parere deve intendersi contrario.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.
Roberto COTA (LNP), premessa la contrarietà del suo gruppo all'esame in sede legislativa, insiste per la votazione dei suoi emendamenti, in quanto ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un ulteriore passo in direzione di un regime di immigrazione incontrollata. Chiarisce, in particolare, che il suo emendamento 1.10 tende ad esentare dall'obbligo di dotarsi di permesso di soggiorno solo coloro che entrano in Italia, comunque per soggiornarvi meno di tre mesi, per affari o per turismo, e non anche coloro che vi entrano per visite o per studio. Ritenendo infatti che le visite siano una motivazione troppo generica e che per lo studio servano soggiorni di più di tre mesi, teme che tali motivazioni possano essere addotte per ingressi incontrollati in Italia. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1.9, fa presente che l'esigenza è quella di evitare che vi siano soggetti che, oltre ad entrare in Italia senza visto, possano soggiornarvi senza permesso di soggiorno, e siano quindi del tutto esentati da forme di controllo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cota 1.10 e 1.9.
Graziella MASCIA (RC-SE), accogliendo la richiesta del presidente Violante, ritira gli emendamenti Frias 1.5, 1.6, 1.7, 1.1, 1.3, 1.4, 1.2 e 1.8, di cui è cofirmataria. Invita tuttavia il Governo a rivedere, quando porrà mano alla riforma della disciplina dell'immigrazione, la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 del testo in esame, in quanto l'espulsione dal territorio dello Stato è, a suo avviso, una misura eccessivamente severa per lo straniero che abbia soltanto tardato, magari per dimenticanza, di dichiarare per tempo la sua presenza in Italia o che si sia trattenuto qualche giorno in più rispetto ai tre mesi o a quanto stabilito sul visto di ingresso. Fa presente che i casi di ritardo sono probabilmente più spesso dovuti a dimenticanza che a intenzione di agire in violazione della legge.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI ricorda che il provvedimento in esame trae origine da un complesso di norme dettate dal Governo con il decreto-legge n. 7 del 2007 e successivamente scorporate da quest'ultimo al Senato in sede di conversione. Fa presente che il Governo ha acconsentito a tale operazione di scorporamento al fine di agevolare l'approvazione delle norme relative ai soggiorni brevi, le quali rispondono ad una precisa sollecitazione dell'Unione europea e di altri Stati. Nel sottolineare come l'abrogazione dell'articolo 7 del testo unico dell'immigrazione, proposta dall'emendamento Frias 1.8, fosse prevista anche dal citato decreto-legge, prima che il Senato la sopprimesse, assicura che, in sede di riforma della disciplina dell'immigrazione, il Governo valuterà tutti i punti nodali della materia, compreso il regime delle espulsioni.
Marco BOATO (Verdi) dichiara di condividere alcune delle preoccupazioni del deputato Mascia, ma di concordare anche con il rappresentante del Governo sull'opportunità di accelerare il più possibile l'approvazione del provvedimento in esame, rinviando ad altra occasione il dibattito sui punti deboli della disciplina dell'immigrazione e dell'espulsione. Annuncia pertanto fin d'ora la disponibilità del suo gruppo a richiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, essendo terminato l'esame degli emendamenti, il testo del provvedimento sarà trasmesso alla II Commissione, competente in sede consultiva. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
ALLEGATO 2
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri (C. 2427, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: per visite, affari, turismo e studio con le seguenti: per affari e turismo. 1. 10.Cota, Stucchi.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l'obbligo di visto. 1. 9.Cota, Stucchi.
Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Salvo in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, al momento dell'ingresso lo straniero dichiara la sua presenza all'autorità di frontiera, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 1. 5.Frias, Mascia, Franco Russo.
Al comma 2, sostituire le parole: entro otto giorni dall'ingresso con le seguenti: entro quindici giorni lavorativi dall'ingresso. 1. 6.Frias, Mascia, Franco Russo.
Al comma 2 dopo le parole: entro otto giorni aggiungere la seguente: lavorativi.

A quanto sembra, l'iter della leggina è rimasto a questo punto, e ancora non è stata stabilita una data per la prossima discussione in I Commissione. Aspettiamo con ansia!

Sunday, April 01, 2007

Altre sciocchezze: dichiarazione di breve soggiorno

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri. C. 2427, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato. (Esame e rinvio). 29 marzo 2007
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Antonio LA FORGIA (Ulivo), relatore, illustra il provvedimento in esame, rilevando che esso è sostanzialmente finalizzato a consentire agli stranieri non comunitari che intendono soggiornare in Italia per periodi non superiori a tre mesi per motivi di visita, affari, turismo e studio di farlo sulla base di una semplice dichiarazione di presenza, anziché del permesso di soggiorno. È previsto che l'inosservanza della disposizione comporti l'espulsione dello straniero, sia in caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione, sia in caso di trattenimento nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito. Ricorda che la materia è oggi regolata dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione delle straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in particolare dall'articolo 5, commi 2 e 3, che disciplina il permesso di soggiorno per brevi periodi, e dall'articolo 13, relativo all'espulsione dello straniero non comunitario. Fa presente che il 5 luglio 2006 la Commissione europea ha avviato procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per la non conformità della sua normativa con il diritto comunitario in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini dei paesi terzi. In particolare, la Commissione ritiene che l'obbligo di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per i cittadini di paesi terzi con obbligo di visto e per coloro che sono esenti da tale obbligo, previsto dal citato testo unico, configuri la possibilità che l'Italia sia venuta meno agli obblighi cui è tenuta dalla convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. Ricorda che, in base al citato testo unico, ai cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea, l'ingresso in Italia è consentito ove siano in possesso di passaporto valido e di visto d'ingresso, salvi i casi di esclusione. I documenti che legittimano la permanenza dello straniero nel territorio sono il permesso di soggiorno, rilasciato per un periodo variabile a seconda dei motivi del soggiorno, e la carta di soggiorno a tempo indeterminato per gli stranieri stabilizzati. Una volta fatto ingresso nel territorio nazionale, ogni straniero deve fare richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni al questore della provincia in cui si trova ed esso è rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso. La richiesta del permesso di soggiorno è obbligatoria per tutti gli stranieri ai quali è richiesto il visto di ingresso. Il testo unico demanda al regolamento di attuazione la disciplina di modalità di rilascio del permesso di soggiorno per periodi di breve durata, ossia per motivi di turismo e altro. Dopo aver rilevato che il provvedimento incide sulla disciplina del permesso di soggiorno e dell'espulsione dello straniero non comunitario senza tuttavia intervenire direttamente sul citato testo unico, ricorda che la circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 suggerisce la modifica testuale, ossia la novella, degli atti legislativi vigenti, in modo da evitare modifiche indirette o implicite. Osserva che le disposizioni recate dal provvedimento erano state introdotte dal Governo, sia pure con diversa formulazione, anche all'articolo 5 del decreto legge n. 10 del 2007, che, come noto, è volto a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali e che è stato già esaminato dal Comitato pareri della I Commissione. Nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato (S. 1329), le disposizioni relative ai soggiorni di breve durata sono state, assieme ad altre, eliminate dal testo e sono confluite in un autonomo progetto di legge di iniziativa parlamentare (S. 1375), che è stato rapidamente approvato dalla 1a Commissione in sede deliberante ed è ora all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera. Ricorda che anche il disegno di legge di conversione del citato decreto-legge è stato approvato dal Senato ed è attualmente all'esame della Camera (C. 2374). Ciò premesso, fa presente che sono ora possibili diverse soluzioni procedurali. Si può pensare di ricollocare le disposizioni del provvedimento in esame nel testo del decreto-legge n. 10 del 2007, che è attualmente all'esame dell'Assemblea, il che consentirebbe la rapida entrata in vigore delle norme, anche se potrebbe essere irrispettoso nei confronti del Senato; ovvero si può decidere di proseguire con l'esame autonomo del provvedimento approvato dalla 1a Commissione del Senato in sede deliberante, eventualmente inserendovi anche alcune o tutte le altre disposizioni che sono state stralciate dal decreto-legge e non sono state inserite nel provvedimento autonomo.
Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che il Governo ha segnalato il carattere di urgenza del provvedimento in esame, legato al fatto che la modifica della normativa dovrebbe essere completata prima dell'estate e quindi del momento di massimo afflusso di stranieri nel paese.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI, nel riservarsi di intervenire in seguito, conferma

Labels:

Testo /definitivo?) del disegno di legge (delega) governativo

Il ddl Amato-Ferrero sull’immigrazione
Disegno di legge delega al Governo per la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) promuovere l’immigrazione regolare, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stranieri, attraverso:
1) la revisione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso, prevedendo, in particolare, una programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale e una procedura per l’adeguamento annuale delle quote ad ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro, che tenga conto dei dati sulla effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero della solidarietà sociale, delle indicazioni provenienti dai Consigli territoriali per l’immigrazione presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, delle indicazioni provenienti dalle Regioni e Province autonome sui flussi sostenibili in rapporto alle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo;
2) la partecipazione alle procedure di cui al punto 1 dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati;
3) la previsione che, in relazione a necessità emergenti del mondo del lavoro, in occasione della programmazione triennale delle quote o dell’adeguamento annuale delle quote, determinate categorie di lavoratori possano essere autorizzati all’ingresso per lavoro fuori dalle quote fissate e che la quota stabilita per lavoro subordinato domestico e di assistenza alla persona possa essere superata in una misura prefissata, in presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedenti la stessa quota;
4) la istituzione, secondo un unico modello, di liste organizzate in base alle singole nazionalità, da utilizzare anche per gli ingressi fuori quota, alle quali possano iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, da coordinare con quelle già previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi per ingresso di lavoro e di rimpatrio con i Paesi di origine e alle procedure di ingresso per lavoro;
5) l’individuazione di una pluralità di soggetti ai quali affidare la responsabilità della iscrizione nelle liste e della loro tenuta, tra i quali le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, gli enti e gli organismi nazionali o internazionali con sedi nei paesi di origine convenzionate allo scopo con lo Stato italiano, le autorità dei paesi di origine;
6) la definizione di una procedura per l’iscrizione alle liste di cui al punto 4), che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduta, dell’eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine;
7) l’istituzione di una Banca dati interministeriale di raccolta delle richieste di ingresso per lavoro e delle offerte di lavoro, da coordinare con quelle attualmente operative, da utilizzare transitoriamente fino alla attivazione delle liste di cui al punto 4;
8) l’ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro, nell’ambito delle quote a tal fine previste, del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente da regioni, province autonome, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell’ente o associazione richiedente;
9) la revisione dei canali di ingresso e soggiorno agevolato al di fuori delle quote, rivedendo le procedure, le categorie e le tipologie previste dall’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
10) la previsione di una quota stabilita nel decreto di programmazione dei flussi destinata all’ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, che sia in possesso di risorse finanziarie adeguate al periodo di permanenza sul territorio nazionale e al contributo di cui alla lettera f) punto 1, ovvero che sia richiesto nominativamente da parte del cittadino italiano o dell’Unione europea ovvero di titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale limitatamente ad un solo ingresso per anno e con possibilità di nuova richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dell’inserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito.
b) semplificare le procedure per il rilascio del visto per l’ingresso nel territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dell’obbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendo forme di tutela e garanzia per i richiedenti i visti (da discutere con il Ministero per gli Affari Esteri);
c) semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno e prevedendo per le procedure di rinnovo forme di collaborazione con gli enti locali, adeguando e graduando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici per l’immigrazione istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonché di associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione, attraverso:
1) l’allungamento dei termini di validità iniziali dei permessi di soggiorno, la cui durata è raddoppiata in sede di rinnovo, con l’unificazione dei termini per la relativa richiesta, prevedendo, in particolare, il rilascio del permesso di soggiorno per una durata pari ad un anno per un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari a sei mesi, per due anni per un rapporto di lavoro superiore a sei mesi e per tre anni per un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o autonomo;
2) la previsione di misure idonee ad assicurare la continuità degli effetti del soggiorno regolare nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
3) l’estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad un anno, ovvero alla maggiore durata degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, ove applicati, con possibilità di un solo rinnovo del medesimo permesso, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza, e con la previsione di misure dirette a consentire l’assunzione, su formale iniziativa del datore di lavoro, di uno straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da almeno diciotto mesi che abbia perso la regolarità del soggiorno a seguito di cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro;
4) la previsione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, da rilasciare da parte del Prefetto, sentiti il Consiglio territoriale per l’immigrazione ed il Questore, anche a favore dello straniero che dimostri spirito di appartenenza alla comunità civile e non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
5) la previsione della possibilità di svolgere attività lavorativa per lo straniero che ha titolo di soggiornare sul territorio nazionale in ragione di disposizioni di legge senza dover dimostrare il possesso di risorse economiche;
d) prevedere in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, l’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo alle modalità di esercizio e alle condizioni previste per i cittadini dell’Unione europea;
e) armonizzare la disciplina dell’ingresso e soggiorno sul territorio nazionale alla normativa dell’Unione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi collegati alla sussistenza di determinati presupposti o all’assenza di cause ostative, con l’introduzione di una più puntuale valutazione di elementi soggettivi.
f) rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure d’intervento, anche al fine di migliorare il contrasto dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina, incentivando la collaborazione, a tal fine, dell’immigrato, attraverso:
1) la previsione di programmi di rimpatrio volontario ed assistito indirizzati anche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientro nei Paesi di origine o di provenienza, finanziati da un "Fondo nazionale rimpatri" da istituire presso il Ministero dell’interno alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro, degli enti o associazioni, dei cittadini che garantiscono l’ingresso degli stranieri e degli stranieri medesimi;
2) la differenziazione della durata del divieto di reingresso per gli stranieri espulsi in considerazione della partecipazione ai programmi di rimpatrio di cui al precedente punto 1 nonché ai motivi dell’espulsione;
3) la riconduzione ai principi ed alle norme del codice penale e di procedura penale delle sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia d’immigrazione prevedendo un meccanismo deterrente graduale in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle violazioni nonché ai motivi dell’espulsione;
4) la revisione delle modalità di allontanamento, con sospensione dell’esecuzione per gravi motivi, tenendo conto della natura e gravità delle violazioni commesse ovvero della pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato dello straniero espulso;
5) l’attribuzione delle competenze giurisdizionali al giudice ordinario in composizione monocratica;
g) superare l’attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza, promuovendone e valorizzandone la funzione di accoglienza e di soccorso, e modificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza e di trattenimento degli stranieri irregolari in modo da assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per l’assistenza, il soccorso e l’identificazione degli immigrati ed il rimpatrio di quanti sono legittimamente espulsi attraverso:
1) la revisione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle strutture finalizzate all’accoglienza, al soccorso e alla identificazione degli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale e privi di mezzi di sostentamento per il tempo strettamente necessario a tali fini, prevedendo misure di sicurezza strettamente limitate e proporzionate in relazione alle loro finalità, con un congruo orario di uscita per gli stranieri e con l’individuazione di forme di gestione in collaborazione con gli enti locali, le Aziende Sanitarie locali ed associazioni o organizzazioni umanitarie intese ad assicurare una informazione specifica sulle procedure di asilo, sulla normativa in materia di tratta e di grave sfruttamento del lavoro nonché sulle modalità di ingresso regolare nel territorio nazionale e sui programmi di rimpatrio volontario e assistito;
2) l’introduzione di nuove procedure per identificare gli stranieri durante l’esecuzione di misure restrittive della libertà personale, idonee ad escludere la necessità di un successivo trattenimento a tal fine;
3) la previsione di strutture per le espulsioni destinate esclusivamente al trattenimento dei cittadini stranieri da espellere che si sono sottratti all’identificazione, con congrua riduzione del periodo di permanenza, e l’utilizzo delle medesime strutture per il tempo strettamente necessario nei confronti dei cittadini stranieri identificati o che collaborano fattivamente alla loro identificazione, quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione con accompagnamento coattivo, con la previsione di forme di gestione delle strutture per le espulsioni anche mediante la collaborazione e la previsione dei servizi di cui al punto 1, nonché la specifica regolamentazione dei diritti fondamentali della persona trattenuta;
4) la revisione della disciplina delle visite ai cittadini stranieri e dell’accesso alle strutture di cui ai punti 1 e 3, prevedendo in particolare l’accesso del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della regione, nei cui territori è collocata la struttura, o da consiglieri o assessori da loro delegati, del responsabile delle associazioni che per finalità statutarie forniscono servizi di orientamento, informazione e tutela per cittadini stranieri nonché di rappresentanti degli organi di informazione e di stampa, nel rispetto della riservatezza dei cittadini stranieri e senza pregiudizio della funzionalità dei servizi;
h) favorire l’inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno, attraverso:
1) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al compimento della maggiore età, risulti a carico di uno o entrambi i genitori o rimanga a carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto del reddito degli stessi;
2) la conversione, al compimento della maggiore età, del permesso di soggiorno, rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero abbia partecipato ad un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalità idonee a valutarne l’inserimento sociale e civile da parte del Consiglio territoriale dell’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori di cui al punto 5, cui vengono comunicati i relativi elementi informativi;
3) il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore età, abbia concluso positivamente un percorso riabilitativo con la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale ovvero nei confronti del quale sia stata dichiarata l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;
4) l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un "Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati" per il finanziamento, anche parziale, dei progetti di cui al numero 2;
5) la riorganizzazione e la ridefinizione delle procedure del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale, anche con la previsione di una funzione consultiva dei Consigli territoriali per l’immigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo in ordine allo svolgimento delle attività di competenza del Comitato stesso;
6) la ridefinizione e l’estensione delle procedure di rimpatrio volontario assistito anche ai minori stranieri che, al raggiungimento della maggiore età, non possiedano i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, con la previsione di un titolo di priorità per l’iscrizione nelle liste di lavoratori stranieri suddivise per nazionalità di cui alla lettera a) punto 4;
9) la previsione che, in caso d’incertezza sulla minore età dello straniero, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti non consentano l’esatta determinazione dell’età, si applichino comunque le disposizioni relative ai minori;
10) la previsione della convalida da parte del Tribunale dei minori del rimpatrio del minore disposto senza il suo consenso;
i) favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti, mediante:
1) la parificazione del lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino dell’Unione europea in relazione all’accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
2) l’esclusione di vincoli numerici per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero e l’iscrizione in ordini, collegi o elenchi speciali per le professioni in favore dello straniero che sia in possesso dei titoli professionali abilitanti;
3) l’aggiornamento delle disposizioni relative al diritto-dovere di iscrizione al Servizio sanitario nazionale in relazione alle nuove tipologie di permesso di soggiorno e la razionalizzazione delle competenze in materia di assistenza sanitaria dei cittadini stranieri;
4) l’equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno due anni e dei minori iscritti nel loro permesso di soggiorno in materia di accesso alle provvidenze di assistenza sociale, incluse quelle che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali;
l) consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza.
m) aggiornare le disposizioni relative alla Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione alla sua collocazione presso il Ministero della solidarietà sociale ed alla presidenza del Ministro della Solidarietà Sociale o di persona da lui delegata.
n) potenziare le misure dirette all’integrazione dei migranti, anche attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali, con particolare riguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne.
o) riformare la disciplina relativa al riconoscimento dei titoli di studio (da valutare con i Ministeri competenti).
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta dei Ministri dell’interno e della solidarietà sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche europee, della salute, per le politiche per la famiglia, dell’istruzione, degli affari regionali e delle autonomie locali e dell’economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di quest’ultimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
4. Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, sentito il Consiglio di Stato che deve rendere il parere entro novanta giorni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo per coordinare le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 con le altre disposizioni concernenti l’immigrazione e la condizione giuridica dello straniero, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinare, sul piano formale e sostanziale, la normativa del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, delle disposizioni già emanate in attuazione del recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia e di quelle emanate in attuazione della delega di cui al comma 1;
b) semplificare e garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
5. Per l’attuazione del ......... è autorizzata la spesa di .......
Fonte - www.unita.it
[ martedì 13 marzo 2007 ]