CRONISTORIA(Dal dossier predisposto dai Servizi della Camera):
Il 5 luglio 2006 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione n. 2006/2126), ai sensi dell’articolo 226
[1] del Trattato CE, in relazione alla non conformità della normativa italiana con il diritto comunitario, in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini dei Paesi terzi.
In particolare, la Commissione ritiene che l’obbligo di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, per soggiorni di durata non superiore a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi con obbligo di visto, e per coloro che sono esenti da tale obbligo, così come previsto dall’art. 5, commi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione delle straniero
[2](T.U.), configuri la possibilità che l’Italia sia venuta meno agli obblighi cui è tenuta dalla convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen
[3], in particolare dagli articoli 5, 19, 20, 22, che prevedono quanto segue:
§ ai sensi dell'articolo 19, lo straniero soggetto a obbligo di visto, entrato regolarmente nel territorio di uno Stato membro, può circolare liberamente nel territorio di tutti gli Stati membri durante il periodo di validità del visto, se soddisfa determinate condizioni
[4] per l'intero periodo di soggiorno;
§ l'articolo 20 prevede a sua volta che uno straniero non soggetto a obbligo di visto possa circolare liberamente per una durata massima di tre mesi nell'arco di un semestre, purché soddisfi le medesime condizioni indicate sopra per l'intero periodo di soggiorno;
§ l'articolo 21 consente al cittadino di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, di circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio degli altri Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen, purché soddisfi le medesime condizioni indicate sopra durante l'intero periodo di soggiorno e non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro interessato;
§ conformemente all'articolo 22, il cittadino di paesi terzi che si rechi in uno Stato membro é soggetto soltanto a conformarsi al semplice obbligo di dichiarare la propria presenza a norma della pertinente legislazione nazionale. L'articolo 22 precisa che la dichiarazione può essere sottoscritta sia all'ingresso, sia entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso.
In riferimento ai familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, inoltre, l’imposizione degli obblighi di ottenere un permesso di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso nel territorio e di dichiarare la propria presenza entro 48 ore, previsto dagli articoli del TU sopra citati, configurerebbe la possibilità che l’Italia sia venuta meno anche agli obblighi che le incombono a norma della direttiva 2004/38/CE
[5] relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (articolo 6, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 5).
A questo punto, qualcuno ha avuto la bella idea di infilare l' abolizione del PDS nel decreto-omnibus che il Governo stava per partorire (DL n. 10 del 15 febbraio) .DA NOTARE CHE IL PDS COSTITUIVA UN'ANOMALIA, UNA CONTRADDIZIONE, UN ASSURDO, E DI FATTO, DA DECENNI ERA PRATICAMENTE CADUTO IN DESUETUDINE ANCHE PERCHE' QUASI NESSUNA QUESTURA TENTAVA NEPPURE DI EMETTERLO IN TEMPO UTILE. LA DICHIARAZIONE DI SOGGIORNO RILASCIATA ALLA POLIZIA DI FRONTIERA RISPONDEREBBE IN MODO RAZIONALE ALLA STESSA ESIGENZA CHE IL PDS ORMAI NON REALIZZAVA PIU' - QUELLA DI CONOSCERE I DATI DEGLI STRANIERI IN TRANSITO E CONTROLLARE SE SUPERANO LA SCADENZA E DIVENTANO "OVERSTAYER".IN REALTA' NON SERVIREBBE NEPPURE LA DICHIARAZIONE, BASTEREBBE CHE LA POLIZIA DI FRONTIERA ANNOTASSE I DATI DELL'ENTRATA E QUELLI DELL'EVENTUALE VISTO E LI TRASMETTESSE AL MININTERNO.Peraltro, in sede di conversione al Senato del DL n. 10, ha prevalso la tesi di stralciare la norma riguardante i brevi soggiorni e farne oggetto di un provvedimento ad hoc.Perciò la legge di conversione (Atto n. 1329) è stata approvata dal Senato il 14 marzo senza la norma di cui sopra, e lo stesso è avvenuto alla Camera il 4 aprile.Dopo un paio di giorni di "sospensione" la legge è stata promulgata il 6 aprile ricevendo il n. 46; e dopo altri cinque giorni di "oscuramento" (forse dovuti a consultazioni e parlottamenti fra Ministeri degli Esteri e dell'Interno per decidere che cosa fare nell'attesa del nuovo provvedimento ad hoc che abolirà i PDS), è stata finalmente pubblicata nella GU n. 84 dell'11 aprile.La sua entrata in vigore, ovviamente, ha fatto decadere il DL n. 10 del 14 febbraio. Ma lo stesso giorno (circa), il Ministero degli Esteri diramava una Circolare ai Consolati in cui, a quanto è finora trapelato, si dava per scontato che l'abolizione dei PDS di breve soggiorno continuava a restare in vigore!Intanto, fin da marzo era iniziato in Senato l'iter del DDL "ad hoc":ddl 1375
Enzo Bianco
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende risolvere un dubbio interpretativo
(sic!), concernente la disciplina dei soggiorni in Italia di stranieri che vi entrano per periodi brevi, inferiori a tre mesi, per ragioni di studio, di turismo, o per visita o affari. Le disposizioni proposte chiariscono che le norme di cui agli articoli 4, comma 4, e 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, non postulano il permesso di soggiorno quando si realizzino le condizioni descritte. Tale precisazione, senza incidere sulla formulazione normativa del testo unico, avrebbe l’effetto di risolvere una quantità di impedimenti anomali e non giustificati, che in sostanza danneggiano, in particolare, il movimento turistico verso l’Italia e lo scambio culturale.Il comma 1 dell’articolo 1 individua i casi di cui si tratta. Il comma 2 prescrive una dichiarazione di presenza allo straniero interessato. Il comma 3 dispone la sanzione dell’espulsione in caso di inosservanza degli obblighi previsti.L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore immediata.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e dell’articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia inferiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso.
2. Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dal suo ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno.3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto sul territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto d’ingresso.
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il dibattito al SenatoI COMM SENATO 13 MARZO
BIANCO e SINISI. - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)
Il relatore
SINISI (Ulivo) sottolinea che il disegno di legge in titolo non solo riprende alcune norme già contenute nell'articolo 5 del decreto-legge n. 10 del 2007, il cui disegno di legge di conversione (n.
1329), è all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite 1ª e 6ª, ma ha il fine di soddisfare in modo puntuale e senza modificare la disciplina del testo unico dell'immigrazione l'esigenza prospettata da più parti di adeguamento del sistema italiano di accoglienza turistica e per affari, nonché di favorire l'ingresso per motivi di ricerca e studio in caso di soggiorni di breve durata. L'articolo unico risolve la contraddizione insita nelle disposizioni del testo unico sull'immigrazione (articoli 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), chiarendo che non è richiesto il permesso di soggiorno per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio, qualora la durata sia inferiore a tre mesi. Allo straniero è richiesta una dichiarazione di presenza al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso. In caso di inosservanza di tale obbligo, allo straniero è applicata la sanzione dell'espulsione, ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico sull'immigrazione.
Il
PRESIDENTE propone di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge in titolo sia assegnato in sede deliberante.
La Commissione all'unanimità conviene e, su proposta del Presidente, concorda di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n.
1375, ove assegnato in quella sede.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
I COMM: SENATO DELIBERANTE 20.03
IN SEDE DELIBERANTE
(1375) BIANCO e SINISI. - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.
Si procede all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.
Il
PRESIDENTE dichiara inammissibile l’emendamento 1.0.1, in quanto estraneo alla materia oggetto del disegno di legge.
Il senatore
CALDEROLI (LNP) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.
Il relatore
SINISI (Ulivo) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma, di contenuto prevalentemente redazionale. In particolare l’emendamento 1.4 propone una formulazione omogenea con le altre disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Invita a ritirare l’emendamento 1.1, per effetto del quale sarebbero esclusi dalla disciplina dei soggiorni brevi gli ingressi per visite e per studio; in tal modo si penalizzerebbero, ad esempio, coloro che entrano nel territorio dello Stato per motivi di ricerca. Invita i proponenti a ritirare anche l’emendamento 1.2 e a riformulare l’emendamento 1.3, nel senso di aggiungere alla fine del secondo periodo del comma 1 le parole: ", se richiesto". In tal modo si terrebbe conto delle giuste preoccupazioni dei proponenti di quella proposta, nel senso che qualora il visto sia concesso per un periodo inferiore ai 3 mesi, il soggiorno è ammesso per la durata del visto, altrimenti vale il termine del soggiorno breve.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime un parere conforme a quello del relatore e si associa al suo invito ai proponenti per una riformulazione dell’emendamento 1.3. Esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 e considera opportuno anche specificare il riferimento al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286, che disciplina il caso in cui lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza.
Il relatore
SINISI (Ulivo) osserva che un riferimento specifico alla lettera b) dell’articolo 13, comma 2, potrebbe risultare non esaustivo. A suo avviso, è preferibile un riferimento generale all'espulsione amministrativa, come disciplinata dal medesimo articolo 13.
Il senatore
CALDEROLI (LNP) insiste per la votazione dell’emendamento 1.1 e ritira l’emendamento 1.2. Inoltre, accogliendo l’invito del relatore e del rappresentante del Governo, presenta e presenta l’emendamento 1.3 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, sul quale esprime parere favorevole il sottosegretario Marcella Lucidi.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni è respinto l’emendamento 1.1 e sono accolti gli emendamenti 1.4, 1.3 (testo 2), 1.5 e 1.6. Successivamente è posto in votazione l’articolo 1 nel testo emendato, che risulta approvato. È poi approvato l’articolo 2.
Si passa, infine, alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
Il senatore
VILLONE (Ulivo) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
Il senatore
SAPORITO (AN) dichiara che il suo Gruppo si asterrà nella votazione.
Il senatore
CALDEROLI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.
A nome dei rispettivi Gruppi dichiarano il voto favorevole i senatori
MAFFIOLI (UDC),
SARO (DC-PRI-IND-MPA) e
GRASSI (RC-SE).
Il relatore
SINISI (Ulivo) e il PRESIDENTE rivolgono un ringraziamento alla Commissione per l’approfondimento e la tempestività della discussione del disegno di legge in titolo.
Il disegno di legge nel suo complesso, come modificato, è posto in votazione ed è approvato.
Il 29 marzo, il provvedimento inizia il suo iter alla Camera:ddl 1375
CAMERA
SEDE REFERENTE
Giovedì 29 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.
La seduta comincia alle 15.45.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri.
C. 2427, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato. (Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Antonio LA FORGIA (Ulivo), relatore, illustra il provvedimento in esame, rilevando che esso è sostanzialmente finalizzato a consentire agli stranieri non comunitari che intendono soggiornare in Italia per periodi non superiori a tre mesi per motivi di visita, affari, turismo e studio di farlo sulla base di una semplice dichiarazione di presenza, anziché del permesso di soggiorno. È previsto che l'inosservanza della disposizione comporti l'espulsione dello straniero, sia in caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione, sia in caso di trattenimento nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito. Ricorda che la materia è oggi regolata dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione delle straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in particolare dall'articolo 5, commi 2 e 3, che disciplina il permesso di soggiorno per brevi periodi, e dall'articolo 13, relativo all'espulsione dello straniero non comunitario. Fa presente che il 5 luglio 2006 la Commissione europea ha avviato procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per la non conformità della sua normativa con il diritto comunitario in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini dei paesi terzi. In particolare, la Commissione ritiene che l'obbligo di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per i cittadini di paesi terzi con obbligo di visto e per coloro che sono esenti da tale obbligo, previsto dal citato testo unico, configuri la possibilità che l'Italia sia venuta meno agli obblighi cui è tenuta dalla convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. Ricorda che, in base al citato testo unico, ai cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea, l'ingresso in Italia è consentito ove siano in possesso di passaporto valido e di visto d'ingresso, salvi i casi di esclusione. I documenti che legittimano la permanenza dello straniero nel territorio sono il permesso di soggiorno, rilasciato per un periodo variabile a seconda dei motivi del soggiorno, e la carta di soggiorno a tempo indeterminato per gli stranieri stabilizzati. Una volta fatto ingresso nel territorio nazionale, ogni straniero deve fare richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni al questore della provincia in cui si trova ed esso è rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso. La richiesta del permesso di soggiorno è obbligatoria per tutti gli stranieri ai quali è richiesto il visto di ingresso. Il testo unico demanda al regolamento di attuazione la disciplina di modalità di rilascio del permesso di soggiorno per periodi di breve durata, ossia per motivi di turismo e altro. Dopo aver rilevato che il provvedimento incide sulla disciplina del permesso di soggiorno e dell'espulsione dello straniero non comunitario senza tuttavia intervenire direttamente sul citato testo unico, ricorda che la circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 suggerisce la modifica testuale, ossia la novella, degli atti legislativi vigenti, in modo da evitare modifiche indirette o implicite. Osserva che le disposizioni recate dal provvedimento erano state introdotte dal Governo, sia pure con diversa formulazione, anche all'articolo 5 del decreto legge n. 10 del 2007, che, come noto, è volto a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali e che è stato già esaminato dal Comitato pareri della I Commissione. Nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato (S. 1329), le disposizioni relative ai soggiorni di breve durata sono state, assieme ad altre, eliminate dal testo e sono confluite in un autonomo progetto di legge di iniziativa parlamentare (S. 1375), che è stato rapidamente approvato dalla 1a Commissione in sede deliberante ed è ora all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera. Ricorda che anche il disegno di legge di conversione del citato decreto-legge è stato approvato dal Senato ed è attualmente all'esame della Camera (C. 2374). Ciò premesso, fa presente che sono ora possibili diverse soluzioni procedurali. Si può pensare di ricollocare le disposizioni del provvedimento in esame nel testo del decreto-legge n. 10 del 2007, che è attualmente all'esame dell'Assemblea, il che consentirebbe la rapida entrata in vigore delle norme, anche se potrebbe essere irrispettoso nei confronti del Senato; ovvero si può decidere di proseguire con l'esame autonomo del provvedimento approvato dalla 1a Commissione del Senato in sede deliberante, eventualmente inserendovi anche alcune o tutte le altre disposizioni che sono state stralciate dal decreto-legge e non sono state inserite nel provvedimento autonomo.
Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che il Governo ha segnalato il carattere di urgenza del provvedimento in esame, legato al fatto che la modifica della normativa dovrebbe essere completata prima dell'estate e quindi del momento di massimo afflusso di stranieri nel paese.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI, nel riservarsi di intervenire in seguito, con- ferma che il Governo annette particolare importanza alla rapida approvazione del provvedimento in titolo. Esprime apprezzamento per la celerità con la quale il Senato ha esaminato il provvedimento e per la scelta di ricorrere alla sede deliberante ed auspica che la medesima celerità caratterizzi anche l'iter di esame alla Camera.
Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Martedì 3 aprile 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi e il sottosegretario di Stato per i trasporti Andrea Annunziata.
La seduta comincia alle 14.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri. C. 2427, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato. (Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2007.
Luciano VIOLANTE, presidente, sottolinea l'importanza di una rapida approvazione del provvedimento in titolo, che serve ad agevolare gli accessi turistici in Italia e dovrebbe quindi diventare legge prima dell'estate. Chiede pertanto ai componenti la Commissione di valutare la possibilità che sia richiesto il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa e invita quanti sono favorevoli a comunicare il proprio assenso alla presidenza quanto prima.
Gabriele BOSCETTO (FI), fatto presente che il suo gruppo è tendenzialmente contrario all'esame di provvedimenti in sede legislativa, si riserva di pronunciarsi in un secondo momento.
Luciano VIOLANTE, presidente, fissa il termine per la presentazione di emendamenti al testo in esame alle ore 20 di oggi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta
4 aprile
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri. C. 2427, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato. (Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2007.
Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 2). Ricorda che, nel corso della seduta di ieri, aveva fatto presente l'importanza di approvare il provvedimento in titolo prima dell'inizio dell'estate, in quanto volto, tra l'altro, ad agevolare gli accessi turistici in Italia. A tale fine ritiene che i presentatori degli emendamenti potrebbero valutare l'opportunità di un loro ritiro in modo da consentire la celere conclusione dell'esame in sede referente, in vista della successiva richiesta di trasferimento alla sede legislativa, sempreché maturino i presupposti in tal senso. Fa presente che, qualora non si desse corso al trasferimento, gli emendamenti potrebbero comunque essere ripresentati in Assemblea.
Antonio LA FORGIA (Ulivo), relatore, concordando con il presidente Violante, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, avvertendo che, diversamente, il parere deve intendersi contrario.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.
Roberto COTA (LNP), premessa la contrarietà del suo gruppo all'esame in sede legislativa, insiste per la votazione dei suoi emendamenti, in quanto ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un ulteriore passo in direzione di un regime di immigrazione incontrollata. Chiarisce, in particolare, che il suo emendamento 1.10 tende ad esentare dall'obbligo di dotarsi di permesso di soggiorno solo coloro che entrano in Italia, comunque per soggiornarvi meno di tre mesi, per affari o per turismo, e non anche coloro che vi entrano per visite o per studio. Ritenendo infatti che le visite siano una motivazione troppo generica e che per lo studio servano soggiorni di più di tre mesi, teme che tali motivazioni possano essere addotte per ingressi incontrollati in Italia. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1.9, fa presente che l'esigenza è quella di evitare che vi siano soggetti che, oltre ad entrare in Italia senza visto, possano soggiornarvi senza permesso di soggiorno, e siano quindi del tutto esentati da forme di controllo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cota 1.10 e 1.9.
Graziella MASCIA (RC-SE), accogliendo la richiesta del presidente Violante, ritira gli emendamenti Frias 1.5, 1.6, 1.7, 1.1, 1.3, 1.4, 1.2 e 1.8, di cui è cofirmataria. Invita tuttavia il Governo a rivedere, quando porrà mano alla riforma della disciplina dell'immigrazione, la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 del testo in esame, in quanto l'espulsione dal territorio dello Stato è, a suo avviso, una misura eccessivamente severa per lo straniero che abbia soltanto tardato, magari per dimenticanza, di dichiarare per tempo la sua presenza in Italia o che si sia trattenuto qualche giorno in più rispetto ai tre mesi o a quanto stabilito sul visto di ingresso. Fa presente che i casi di ritardo sono probabilmente più spesso dovuti a dimenticanza che a intenzione di agire in violazione della legge.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI ricorda che il provvedimento in esame trae origine da un complesso di norme dettate dal Governo con il decreto-legge n. 7 del 2007 e successivamente scorporate da quest'ultimo al Senato in sede di conversione. Fa presente che il Governo ha acconsentito a tale operazione di scorporamento al fine di agevolare l'approvazione delle norme relative ai soggiorni brevi, le quali rispondono ad una precisa sollecitazione dell'Unione europea e di altri Stati. Nel sottolineare come l'abrogazione dell'articolo 7 del testo unico dell'immigrazione, proposta dall'emendamento Frias 1.8, fosse prevista anche dal citato decreto-legge, prima che il Senato la sopprimesse, assicura che, in sede di riforma della disciplina dell'immigrazione, il Governo valuterà tutti i punti nodali della materia, compreso il regime delle espulsioni.
Marco BOATO (Verdi) dichiara di condividere alcune delle preoccupazioni del deputato Mascia, ma di concordare anche con il rappresentante del Governo sull'opportunità di accelerare il più possibile l'approvazione del provvedimento in esame, rinviando ad altra occasione il dibattito sui punti deboli della disciplina dell'immigrazione e dell'espulsione. Annuncia pertanto fin d'ora la disponibilità del suo gruppo a richiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, essendo terminato l'esame degli emendamenti, il testo del provvedimento sarà trasmesso alla II Commissione, competente in sede consultiva. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
ALLEGATO 2
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri (C. 2427, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: per visite, affari, turismo e studio con le seguenti: per affari e turismo. 1. 10.Cota, Stucchi.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l'obbligo di visto. 1. 9.Cota, Stucchi.
Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Salvo in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, al momento dell'ingresso lo straniero dichiara la sua presenza all'autorità di frontiera, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 1. 5.Frias, Mascia, Franco Russo.
Al comma 2, sostituire le parole: entro otto giorni dall'ingresso con le seguenti: entro quindici giorni lavorativi dall'ingresso. 1. 6.Frias, Mascia, Franco Russo.
Al comma 2 dopo le parole: entro otto giorni aggiungere la seguente: lavorativi.
A quanto sembra, l'iter della leggina è rimasto a questo punto, e ancora non è stata stabilita una data per la prossima discussione in I Commissione. Aspettiamo con ansia!